| Codici delle Terre (c.d.T) |
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1 La somma decisone su tutto e tutti spetta per diritto di
discendenza ai Signori delle Terre, essi emanano gli editi e
modificano il C.d.t mediante voto a maggioranza della ristretta
gerarchia. Solo ad essi è dato il potere di scegliere i soggetti
privilegiati.
2 I popoli di qualsiasi ducato, sono soggetti a rispettare gli
editti emanati, in caso il comportamento non consono non sia
disciplinato dalla legge ne si possa applicare il principio
dell'interpretazione giuridica, il responso dovrà essere dei Signori
delle Terre.
3 I Sovrani decidono per promuovere lo sviluppo del G.d.L (gioco
di Legends) e di Legends stessa. Pertanto essi si avvalgono dei
soggetti privilegiati per la preservazione e della maggior gloria di
Legends stessa. I soggetti privilegiati che in seguito a loro
comportamenti, giudicati dai Sovrani, irriverenti per il quieto
vivere delle terre, potranno vedersi abrogare il privilegio a loro
assegnato.
4 I Sovrani di Legends concedono il diritto al nome, perché
questo non sia di offesa ad alcuno e consono alle terre. La
violazione a tale punto del C.d.t è punita con l'esilio a vita. 5 Sono vietati riferimenti a culti religiosi e
politici estranei alle terre di Legends, il contravvenire a tale
punto comporta l'esilio a vita. 6 In tutte le terre di Legends è esteso
l'obbligo all’'uso del Voi. Il contravvenire a tale norma è punibile
con l'arresto e se recidivo con l'esilio. 7 I Sovrani delle terre di Legends consentono
al soggetto che sia dichiarato colpevole di reato, a discolparsi
mediante un processo. La domanda di potersi difendere mediante un
processo, non può essere accolta se il soggetto viene colto in
flagranza di reato. In codesto modo la legge opererà mediante il
corpo delle Guardie del Regno a punire il colpevole della pena a cui
và incontro. 8 I Sovrani delle terre di Legends non
consentono la violenza sui minori ne descrizioni troppo dettagliate
nel compiere azioni di natura violenta sulle fasce orarie dove
minori potrebbero aver accesso alle terre. IL contravvenire a tale
articolo comporta, l'arresto, la pena di morte e se recidivo,
l'esilio. 9 La grande estensione delle terre, non
consente ai Sovrani, o a chi per loro, di amministrare la legge in
modo ferreo. Per tale motivo i Sovrani sollevano ogni responsabilità
su di essi per quanto riguarda il materiale che viene pubblicato su
Legends, lavorando comunque per far sì che Legends sia una terra
unica ed esclusiva. I trasgressori che si approprieranno del
materiale di autori che non ne danno il permesso, saranno puniti con
l'esilio a vita. 10 I soggetti privilegiati non possono esser
giudicati dai normali organi giuridici. I Signori delle Terre si
avvalgono del diritto di giudizio su tali soggetti. 11 Chiunque ostacoli gli organi amministrativi
e punito con la pena di morte o l'esilio. Punibile allo stesso modo
e chi sporge denuncia su un organo amministrativo ( o su taluno dei
soggetti che ne fanno parte) e tal denuncia sia da reputarsi
infondata. 12 E' vietato giungere o frequentare le terre
con più identità. Il contravvenire a tale articolo comporta l'esilio
per mesi 1 dell'identità con maggior carisma e l'esilio a vita delle
identità possedute dal soggetto. 13 Tuttavia i soggetti possessori di più
identità, secondo la concessione dei Signori delle Terre, possono
denunciare le identità possedute al corpo delle Guardie del Regno e
poter essere assenti dell'articolo 12. I soggetti che denunciano
l'identità doppia, dovranno fornire spiegazioni spiegazioni
veritiere sulla doppia identità. 14 L'interruzione di cerimonie pubbliche e
religiose, comporta l'immediato arresto. La pena sarà maggiore se il
soggetto è recidivo o ha commesso reati associati a tale articolo. 15 E' punibile con mesi 1, qualsiasi denuncia
formulata non già per riportare giustizia, ma per fini personali
legati a leder il soggetto denunciato. 16 In qualsiasi luogo delle terre è proibito
sostare senza dar presenza. Le guardie in tali casi sono autorizzate
ad accompagnare tali soggetti ai confini. Se recidivi le guardie
sono autorizzate a procedere con l'arresto. 17 I sovrani riconoscono e tutelano il diritto
alla riservatezza. Il contenuto dei messaggi postali non può essere
divulgatone su bacheche ne su luoghi di conversazione. I messaggi
postali, se ledono al buon senso, questi possono essere inoltrati
alle Guardie del Regno. Il contravvenire a tale articolo comporta
l'esilio per giorni 7. 18 Hai soggetti che hanno ottenuto il
privilegio di elevarsi alla testa di un organizzazione quale gilda o
clan, non è concessa un assenza prolungata di giorni 15 senza avere
autorizzazione a tale prolungata mancanza. Il contravvenire a tale
articolo comporta la destituzione del privilegio. 19 E bandita qualunque organizzazione interna
non riconosciuta. Gli appartenenti a eventuali organizzazioni
segrete, sono soggetti all'arresto per violazione di tale articolo
per un periodo non inferiore a giorni 10. Se recidivi la pena
adottata sarà la pena di morte o l'esilio. 20 La parola d'ordine (password) che consente
di potere giungere nelle terre, non può essere divulgata ad altri.
Le ipotesi di reato che verranno formulate all'identità, sono da
attribuire al proprietario dell'identità. Chi viene a conoscenza di
parole d'ordine altrui, è obbligato a denunciare tale identità al
corpo delle Guardie del Regno. La pena per il contravvenire a tale
articolo è l'esilio a vita o in casi più gravi la legge applicata
sarà quella espressa come reato ON (denuncia alla polizia postale). 21 Il popolo ha l'obbligo di collaborare con
gli appartenenti agli organi giuridici e amministrativi delle terre.
Nessun soggetto non privilegiato può sottrarsi all'interrogatorio
degli appartenenti al corpo delle Guardie del Regno. Le
dichiarazioni sostenute dal corpo delle Guardie del Regno, sono
inoltre da considerare come privilegiate e veritiere. Tuttavia è
ammessa la clausola di prova contraria. 22 Il disturbare il lieto vivere nei luoghi di
conversazione con messaggi lunghi e/o ripetitivi, verrà punito con
l'esilio di minimo un giorno. E' punito nella stessa maniera,
chiunque sia sorpreso ha urlare con insistenza nei luoghi di
conversazione. 23 E' punito chiunque arrechi offesa ai
popolani con la pena di morte o l'esilio da 1 a 15 giorni. Maggiore
sarà la pena se l'offesa è arrecata ai signori delle Terre o ai
soggetti privilegiati. 24 I popolani che non si presentano
all'ufficio del censo (non entrano a legends) per un periodo di mesi
2, saranno reputati come Dispersi. 25 Le armi che sono concesse nelle terre, sono
quelle autorizzate da gilde ufficializzate a Legends nel campo degli
armamenti, indi chi annunzia di portare arma, deve averne
certificato (averle nella scheda). 26 Le stesse pene di cui tratta l'articolo 25
sono applicabili per soggetti la quale annunciano oggetti che non
possiedono e che non sono ufficializzati da gilde e negozi
dell'ambito. 27 E' fatto si divieto ai soggetti avente
privilegio di capo gilda o clan, di modificare regole e statuti che
sono stati approvati. 28 E' vietato ai soggetti passare da una gilda
ad un'altra, senza la scadenza di giorni 15. Ne i soggetti essendo a
capo di gilda, possono integrare tali frequentatori. Il
contravvenire a tale articolo comporta per il frequentatore una pena
pecuniaria di 1.000 monete, l'arresto e l'espulsione dalla gilda.
Per il soggetto privilegiato che ha accolto il membro in gilda, sarà
applicata la pena pecuniaria di 3.000 monete e l'abrogazione del
privilegio.
29 I Signori delle Terre, istituiscono il "Mandatus Alya", un
progetto che porta il nome del suo inventore, la principessa Alya.
30 L'ottener oggetti e danari con truffa ai danni del popolo, è
punibile con l'arresto o se recidivo con la pena di morte.
31 Punibile con l'arresto o la pena di morte se recidivo, è chi
uccide un popolano non per legittima difesa. 32
La Gerarchia è l'indiscutibile realtà che sulle terre regna come
principio assoluto. I Signori delle Terre scelgono i soggetti
privilegiati ed essi i loro sottoposti. Qualora fosse violato il
diritto gerarchico, il violatore rischia l'arresto per giorni 10o
l'esilio di giorni 5. 33 La contestazione al Destino o ai suoi Custodi è punibile con l'esilio di giorni 10. La pena è posta ad incrementare se l'atto di lesione fosse associato con altre violazioni descritte dal C.d.T. 34
E' posto divieto affiggere nelle pubbliche bacheche messaggi di:
Allontanamento, proteste, messaggi atti alla lesione dei singoli
giocatori, ripetute e continue aperture di discussioni atti a
favorire lo SPAM.
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