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Codici delle Terre  (c.d.T)

 

1    La somma decisone su tutto e tutti spetta per diritto di discendenza ai Signori delle Terre, essi emanano gli editi e modificano il C.d.t mediante voto a maggioranza della ristretta gerarchia. Solo ad essi è dato il potere di scegliere i soggetti privilegiati.
 

2    I popoli di qualsiasi ducato, sono soggetti a rispettare gli editti emanati, in caso il comportamento non consono non sia disciplinato dalla legge ne si possa applicare il principio dell'interpretazione giuridica, il responso dovrà essere dei Signori delle Terre.
Sono assenti da tali editti  i popoli che hanno dimora nel ducato dove l'editto non è valido e solo se il reato di violazione viene commesso nella terra che nega l'editto.
 

3    I Sovrani decidono per promuovere lo sviluppo del G.d.L (gioco di Legends) e di Legends stessa. Pertanto essi si avvalgono dei soggetti privilegiati per la preservazione e della maggior gloria di Legends stessa. I soggetti privilegiati che in seguito a loro comportamenti, giudicati dai Sovrani, irriverenti per il quieto vivere delle terre, potranno vedersi abrogare il privilegio a loro assegnato.
 

4    I Sovrani di Legends concedono il diritto al nome, perché questo non sia di offesa ad alcuno e consono alle terre. La violazione a tale punto del C.d.t è punita con l'esilio a vita.
 

5    Sono vietati riferimenti a culti religiosi e politici estranei alle terre di Legends, il contravvenire a tale punto comporta l'esilio a vita.
 

6    In tutte le terre di Legends è esteso l'obbligo all’'uso del Voi. Il contravvenire a tale norma è punibile con l'arresto e se recidivo con l'esilio.
 

7    I Sovrani delle terre di Legends consentono al soggetto che sia dichiarato colpevole di reato, a discolparsi mediante un processo. La domanda di potersi difendere mediante un processo, non può essere accolta se il soggetto viene colto in flagranza di reato. In codesto modo la legge opererà mediante il corpo delle Guardie del Regno a punire il colpevole della pena a cui và incontro.
 

8    I Sovrani delle terre di Legends non consentono la violenza sui minori ne descrizioni troppo dettagliate nel compiere azioni di natura violenta sulle fasce orarie dove minori potrebbero aver accesso alle terre. IL contravvenire a tale articolo comporta, l'arresto, la pena di morte e se recidivo, l'esilio.
 

9    La grande estensione delle terre, non consente ai Sovrani, o a chi per loro, di amministrare la legge in modo ferreo. Per tale motivo i Sovrani sollevano ogni responsabilità su di essi per quanto riguarda il materiale che viene pubblicato su Legends, lavorando comunque per far sì che Legends sia una terra unica ed esclusiva. I trasgressori che si approprieranno del materiale di autori che non ne danno il permesso, saranno puniti con l'esilio a vita.
 

10    I soggetti privilegiati non possono esser giudicati dai normali organi giuridici. I Signori delle Terre si avvalgono del diritto di giudizio su tali soggetti.
 

11    Chiunque ostacoli gli organi amministrativi e punito con la pena di morte o l'esilio. Punibile allo stesso modo e chi sporge denuncia su un organo amministrativo ( o su taluno dei soggetti che ne fanno parte) e tal denuncia sia da reputarsi infondata.
 

12    E' vietato giungere o frequentare le terre con più identità. Il contravvenire a tale articolo comporta l'esilio per mesi 1 dell'identità con maggior carisma e l'esilio a vita delle identità possedute dal soggetto.
 

13    Tuttavia i soggetti possessori di più identità, secondo la concessione dei Signori delle Terre, possono denunciare le identità possedute al corpo delle Guardie del Regno e poter essere assenti dell'articolo 12. I soggetti che denunciano l'identità doppia, dovranno fornire spiegazioni spiegazioni veritiere sulla doppia identità.
 

14    L'interruzione di cerimonie pubbliche e religiose, comporta l'immediato arresto. La pena sarà maggiore se il soggetto è recidivo o ha commesso reati associati a tale articolo.
 

15    E' punibile con mesi 1, qualsiasi denuncia formulata non già per riportare giustizia, ma per fini personali legati a leder il soggetto denunciato.
 

16    In qualsiasi luogo delle terre è proibito sostare senza dar presenza. Le guardie in tali casi sono autorizzate ad accompagnare tali soggetti ai confini. Se recidivi le guardie sono autorizzate a procedere con l'arresto.
 

17    I sovrani riconoscono e tutelano il diritto alla riservatezza. Il contenuto dei messaggi postali non può essere divulgatone su bacheche ne su luoghi di conversazione. I messaggi postali, se ledono al buon senso, questi possono essere inoltrati alle Guardie del Regno. Il contravvenire a tale articolo comporta l'esilio per giorni 7.
 

18    Hai soggetti che hanno ottenuto il privilegio di elevarsi alla testa di un organizzazione quale gilda o clan, non è concessa un assenza prolungata di giorni 15 senza avere autorizzazione a tale prolungata mancanza. Il contravvenire a tale articolo comporta la destituzione del privilegio.
 

19    E bandita qualunque organizzazione interna non riconosciuta. Gli appartenenti a eventuali organizzazioni segrete, sono soggetti all'arresto per violazione di tale articolo per un periodo non inferiore a giorni 10. Se recidivi la pena adottata sarà la pena di morte o l'esilio.
 

20    La  parola d'ordine (password) che consente di potere giungere nelle terre, non può essere divulgata ad altri. Le ipotesi di reato che verranno formulate all'identità, sono da attribuire al proprietario dell'identità. Chi viene a conoscenza di parole d'ordine altrui, è obbligato a denunciare tale identità al corpo delle Guardie del Regno. La pena per il contravvenire a tale articolo è l'esilio a vita o in casi più gravi la legge applicata sarà quella espressa come reato ON (denuncia alla polizia postale).
 

21    Il popolo ha l'obbligo di collaborare con gli appartenenti agli organi giuridici e amministrativi delle terre. Nessun soggetto non privilegiato può sottrarsi all'interrogatorio degli appartenenti al corpo delle Guardie del Regno. Le dichiarazioni sostenute dal corpo delle Guardie del Regno, sono inoltre da considerare come privilegiate e veritiere. Tuttavia è ammessa la clausola di prova contraria.
(non applicabile nelle terre di: Lumbar, Colli di ferro, Terre selvatiche).
 

22    Il disturbare il lieto vivere nei luoghi di conversazione con messaggi lunghi e/o ripetitivi, verrà punito con l'esilio di minimo un giorno. E' punito nella stessa maniera, chiunque sia sorpreso ha urlare con insistenza nei luoghi di conversazione.
 

23    E' punito chiunque arrechi offesa ai popolani con la pena di morte o l'esilio da 1 a 15 giorni. Maggiore sarà la pena se  l'offesa è arrecata ai signori delle Terre o ai soggetti privilegiati.
 

24    I popolani che non si presentano all'ufficio del censo (non entrano a legends) per un periodo di mesi 2, saranno reputati come Dispersi.
 

25    Le armi che sono concesse nelle terre, sono quelle autorizzate da gilde ufficializzate a Legends nel campo degli armamenti, indi chi annunzia di portare arma, deve averne certificato (averle nella scheda).
I soggetti che annunciano armi che non possiedono, sono punibili con l'arresto e se recidivi con l'esilio.
 

26    Le stesse pene di cui tratta l'articolo 25 sono applicabili per soggetti la quale annunciano oggetti che non possiedono e che non sono ufficializzati da gilde e negozi dell'ambito.
 

27    E' fatto si divieto ai soggetti avente privilegio di capo gilda o clan, di modificare regole e statuti che sono stati approvati.
Tali statuti sono registrati dal corpo dei Custodi del Destino. Il venir meno a tale articolo comporta la cessazione del privilegio.
 

28    E' vietato ai soggetti passare da una gilda ad un'altra, senza la scadenza di giorni 15. Ne i soggetti essendo a capo di gilda, possono integrare tali frequentatori. Il contravvenire a tale articolo comporta per il frequentatore una pena pecuniaria di 1.000 monete, l'arresto e l'espulsione dalla gilda. Per il soggetto privilegiato che ha accolto il membro in gilda, sarà applicata la pena pecuniaria di 3.000 monete e l'abrogazione del privilegio.
 

29    I Signori delle Terre, istituiscono il "Mandatus Alya", un progetto che porta il nome del suo inventore, la principessa Alya.
Il Mandatus Alya è un appuntamento che i Signori e/o Baroni prendono con il popolo al fine di ascoltarne lamentele, casi si abusi di potere, problemi inerenti alla vita, proposte e dar informazioni.
Gli incontri con il popolo avvengono una volta al mese, e la cadenza dell'evento è decisa dal Signori o Barone che ne presenzierà.
 

30    L'ottener oggetti e danari con truffa ai danni del popolo, è punibile con l'arresto o  se recidivo con la pena di morte.
(non applicabile nelle terre di Lumbar, colli di ferro, Terre selvatiche).
 

31    Punibile con l'arresto o la pena di morte se recidivo, è chi uccide un popolano non per legittima difesa.
(non applicabile nelle terre di Lumbar, Colli di ferro, Terre selvatiche).

32     La Gerarchia è l'indiscutibile realtà che sulle terre regna come principio assoluto. I Signori delle Terre scelgono i soggetti privilegiati ed essi i loro sottoposti. Qualora fosse violato il diritto gerarchico, il violatore rischia l'arresto per giorni 10o l'esilio di giorni 5.
maggiore sarà la pena se i Signori delle Terre o l'organo giuridico competente, valutino la gravità dell'atto.

33     La contestazione al Destino o ai suoi Custodi è punibile con l'esilio di giorni 10. La pena è posta ad incrementare se l'atto di lesione fosse associato con altre violazioni descritte dal C.d.T.

34     E' posto divieto affiggere nelle pubbliche bacheche messaggi di: Allontanamento, proteste, messaggi atti alla lesione dei singoli giocatori, ripetute e continue aperture di discussioni atti a favorire lo SPAM.
La violazione a tale articolo comporta l'esilio di mesi 1. Nei casi ritenuti aggravati da altre violazioni del C.d.T, l'esilio è a vita.

 

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